Odg per la seduta n. 151 della commissione Finanze e Tesoro
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


****151ª seduta: martedì 17 dicembre 2019, ore 8,30
*152ª seduta: mercoledì 18 dicembre 2019, ore 15
*153ª seduta: giovedì 19 dicembre 2019, ore 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

II. Interrogazioni

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) - Relatore alla Commissione D'ALFONSO
(n. 322-bis)


IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) Seguito esame
(1638)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


SIRI, MONTANI, SAVIANE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: "Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori";

inoltre stabilisce che: "Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni";

considerato che:

agli interroganti sono giunte segnalazioni inerenti al fatto che alcune banche unilateralmente chiudono il conto corrente, senza preavviso, di utenti oggetto di indagini da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari;

la banca rappresenta non solo un interesse privato, ma soprattutto un interesse pubblico in forza della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale impone al cittadino di avere un conto corrente per potervi accreditare lo stipendio;

diversi utenti si sono ritrovati con il conto corrente chiuso, e con in mano un assegno circolare rilasciato dalla banca, e senza la possibilità di aprire un nuovo conto presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare o smentire quanto esposto, e in caso affermativo quali iniziative intenda adottare per far chiarezza su quanto avvenuto;

quali iniziative di sua competenza intenda assumere affinché possa essere valutata l'introduzione di una circolare interpretativa delle norme vigenti in materia affinché nessuna banca possa chiudere i conti correnti senza prima avvisare il correntista.


(3-01279, già 4-02599)

SIRI, MONTANI, SAVIANE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il divieto di trasferimento di denaro contante sopra una certa soglia, riguarda i flussi di denaro tra soggetti diversi;

il Ministero dell'economia e della finanze ha chiarito che non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente;

tuttavia il fisco nel caso di controllo antievasione potrebbe chiedere conto della provenienza dei soldi versati in banca;

dal 2 settembre 2019, è entrato in vigore l'obbligo per banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di inviare all'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (UIF), con cadenza mensile, le "comunicazioni oggettive" sui movimenti in contanti pari o superiori a 10.000 euro tra prelievi e versamenti eseguiti nel corso del mese solare, anche se realizzati attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro;

considerato che:

agli interroganti sono giunte segnalazioni da parte di commercianti e imprenditori, i quali hanno lamentato il fatto che diverse banche si rifiutano di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se i fatti descritti corrispondano al vero e, in quest'ultimo caso, quali iniziative intenda porre in essere al fine di far chiarezza su quanto accaduto;

quali iniziative di sua competenza intenda assumere affinché possa essere valutata l'introduzione di una circolare interpretativa delle norme vigenti in materia affinché nessuna banca possa rifiutarsi di accettare versamenti in contante da parte degli utenti.


(3-01280, già 4-02600)